Il Sabin Day è un giorno di azione, in cui i cittadini indossano una maschera di Albert Sabin, per chiedere una legge per la produzione e distribuzione senza brevetti dei vaccini covid, come previsto nell’accordo TRIPS firmato da tutti i paesi all’Organizzazione Mondiale del Commercio.

Perchè Sabin?

ALBERT SABIN FU LO SCIENZIATO CHE SCOPRÌ IL VACCINO CONTRO LA POLIO E NON VOLLE BREVETTARE LA SUA SCOPERTA PER POTER VACCINARE GRATUITAMENTE IL MAGGIOR NUMERO DI PERSONE POSSIBILE. PER ELIMINARE LA PANDEMIA, È NECESSARIO VACCINARE TUTTA LA POPOLAZIONE MONDIALE RENDENDO I VACCINI LIBERI DA BREVETTI, COME FECE SABIN.

Perchè Sabin Day?

PROPONIAMO UNA GIORNATA DI AZIONE INTERNAZIONALE MENSILE DEDICATA AD ALBERT SABIN PER SENSIBILIZZARE SU UNA VACCINAZIONE MONDIALE CONTRO IL COVID E PER FARE PRESSIONE SU OGNI STATO PER FARE UNA LEGGE PER LA PRODUZIONE NAZIONALE SENZA BREVETTI DI VACCINI DA DISTRIBUIRE A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO CHE NON POSSONO PRODURLI DA SOLI. CHIEDIAMO CHE I PARLAMENTI NAZIONALI, A PARTIRE DA QUELLI DELL’UNIONE EUROPEA, ADOTTINO NELLE LEGGI NAZIONALI LE DICHIARAZIONI DEGLI ARTICOLI 31 E 31BIS DELL’ACCORDO TRIPS DEL WTO.

Proposta

Sommario

Proponiamo una giornata d’azione internazionale mensile dedicata ad Albert Sabin per sensibilizzare sulla necessità di una vaccinazione mondiale contro il covid e per fare pressione su ogni Stato affinchè venga fatta una legge per la produzione nazionale di vaccini senza brevetto da distribuire a livello nazionale e internazionale ai paesi sottosviluppati che non possono produrli da soli. Chiediamo che i parlamenti nazionali, a partire da quelli dell’Unione Europea, adottino in una legge nazionale le dichiarazioni degli articoli 31 e 31-bis dell’Accordo TRIPS del WTO. Sabin, che non brevettò mai il suo vaccino antipolio e lo regalò al mondo in piena guerra fredda, è il testimone perfetto per dimostrare che tra i profitti dei monopoli e gli interessi della collettività, sono questi ultimi a dover prevalere.

Analisi

La crisi sanitaria mondiale generata dalla pandemia di coronavirus ha messo in evidenza la fragilità e le contraddizioni del modello economico e sociale contemporaneo. Risulta evidente che per uscire dalla crisi sanitaria mondiale l’unica opzione realistica è quella di una vaccinazione mondiale effettuata il più velocemente possibile per prevenire il diffondersi di varianti resistenti ai vaccini.

Il principale ostacolo a questo processo è dato dalla normativa mondiale sulla proprietà intellettuale, con particolare riferimento ai brevetti sui vaccini detenuti dalle grandi compagnie farmaceutiche che li hanno realizzati, anche grazie a generosi finanziamenti pubblici che nel solo 2020 sono stati stimati in 86,5 mld di dollari. La proprietà intellettuale dei vaccini limita infatti lo sviluppo della produzione, l’equa distribuzione e l’approvvigionamento su base mondiale.

Infatti l’85% delle dosi è arrivato nei Paesi sviluppati e solo lo 0,3% è giunto ai Paesi in via di sviluppo. In tal modo nei Paesi in via di sviluppo, la pandemia si diffonde in modo estensivo e sorgono pericolose varianti, come quella indiana o brasiliana, che rischiano di compromettere anche l’efficacia dei piani vaccinali nei Paesi sviluppati. Siamo ancora lontani dal produrre i 10-15 miliardi di dosi di vaccino necessari su base mondiale per fermare la diffusione del virus. Alla fine di aprile 2021 ne erano stati fabbricati in tutto il mondo solo 1,2 miliardi. A questo ritmo, centinaia di milioni di persone nei paesi in via di sviluppo non saranno immunizzate prima del 2023. E il recente calo della curva dei nuovi casi di Covid-19 e l’allentamento della pressione sugli ospedali in molti Paesi sviluppati, non devono farci dimenticare il problema dell’accessibilità delle cure e dei vaccini a livello globale.

Una strada per uscire da questa situazione c’è.

E’ quella della deroga ai brevetti. Una timida apertura in questa direzione è stata pronunciata dagli Usa del presidente Biden, ma è stata osteggiata dall’industria farmaceutica. La parola “waiver”, invocata da Italia, Francia e Spagna nell’Incontro sulla Salute del G20 tenutosi il 21 maggio 2021, è caduta nel vuoto.

Crediamo che la prevenzione e la tutela della salute debbano prevalere su tutto. Per questo è necessario applicare, Paese per Paese, le clausole previste per lo stato di emergenza sanitaria dall’Accordo – stabilito dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization, WTO) – per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, denominato Accordo TRIPS (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights).

L’Accordo TRIPS infatti contempla diverse forme specifiche di limitazione della tutela brevettuale. In primo luogo, l’articolo 30 autorizza gli Stati membri a disporre delle eccezioni ai diritti esclusivi conferiti da un brevetto, a condizione che le stesse non siano in contrasto con il suo normale sfruttamento e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare. L’articolo 31 concede inoltre agli Stati membri la possibilità di prevedere “altri usi” dell’oggetto di un brevetto che sfuggono al monopolio, senza che sia necessario il consenso del titolare, sempre che essi siano previsti dalla legislazione dello Stato in questione e che vengano rispettate determinate condizioni. Sebbene le licenze obbligatorie non siano né definite né espressamente menzionate nell’Accordo TRIPS, esse per piana interpretazione rientrano nella categoria degli “usi senza il consenso” del titolare, prevista dal medesimo articolo 31. Si tratta di strumenti previsti a livello di legge primaria, attraverso cui il singolo Stato nazionale può autoritativamente obbligare il titolare del monopolio a concederne l’uso non esclusivo statuale o ad altri soggetti, a determinate condizioni.

Poiché le licenze obbligatorie rappresentano un’eccezione al diritto esclusivo del titolare del brevetto, la loro utilizzazione è assoggettata ai contro-limiti e alle garanzie procedurali previsti dall’articolo 31 dell’Accordo TRIPS quali, tra le altre, l’inalienabilità della licenza, la limitazione dello sfruttamento allo scopo per il quale è stato autorizzato ed ancora, la prova del tentativo non riuscito di ottenere la preventiva autorizzazione del titolare ad eque condizioni.

In particolare, ai sensi della lettera b) della norma, quest’ultimo obbligo (di dare la prova dell’impossibilità di ottenere un’equa licenza volontaria) può essere però derogato “…nel caso di un’emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza…”. Queste situazioni non sono specificate né dall’articolo 31 né altrove nell’Accordo TRIPS. Di contro, ai sensi del paragrafo 5, lettera c) della Dichiarazione di Doha del 2001 sull’Accordo TRIPS e sulla salute pubblica, ogni Stato membro conserva il diritto di determinare ciò che costituisce una situazione di “emergenza nazionale o altre circostanze di estrema urgenza”, positivamente specificandosi che le crisi di salute pubblica (come ad esempio, guardando ad esempi passati, quelle attinenti all’AIDS, alla malaria e ad altri gravi fenomeni epidemici) possono essere così intese.

Per altro verso, uno degli aspetti più controversi dell’Accordo TRIPS riguarda le licenze obbligatorie nel settore farmaceutico. Ai sensi della lettera f) dell’articolo 31, infatti, esse possono essere concesse “prevalentemente per l’approvvigionamento del mercato interno del membro che lo autorizza”. Questa disposizione, di per sé considerata, potrebbe impedire ad uno Stato in difficoltà, che non dispone di impianti di produzione propri, di importare medicinali più convenienti prodotti tramite licenza obbligatoria da uno Stato con le capacità necessarie. In altre parole, nel caso di un medicinale brevettato in uno Stato incui non vi sono sufficienti capacità produttive nel settore farmaceutico, una licenza obbligatoria sarebbe in via di fatto uno strumento inefficace.

I limiti imposti dall’art. 31 sono stati superati con la Dichiarazione di Doha. Le difficoltà degli Stati con capacità produttive locali assenti o insufficienti infatti sono state riconosciute al paragrafo 6 della Dichiarazione di Doha ed a seguito dell’approvazione del Protocollo che modifica l’Accordo TRIPS e dei relativi Annessi, è stato così introdotto l’articolo 31bis che consente ad uno Stato esportatore di non applicare gli obblighi di cui all’articolo 31, lettera f), qualora venga concessa una licenza obbligatoria ai fini della fabbricazione e dell’esportazione di un prodotto farmaceutico verso un “membro importatore ammissibile”.

Segnatamente, tale Stato dovrà notificare al Consiglio del TRIPS la sua intenzione di utilizzare il sistema prefigurato nell’articolo 31bis, gli estremi, denominazioni e quantità previste del prodotto o dei prodotti necessari, la dichiarazione dell’effettiva mancanza o insufficienza delle capacità di produzione per il prodotto o i prodotti in questione, e l’intenzione di rilasciare una licenza obbligatoria qualora un prodotto farmaceutico sia brevettato sul suo territorio.

Inoltre, graverà sullo Stato esportatore l’onere di notificare al Consiglio del TRIPS la concessione della licenza e le sue condizioni, che dovranno identificare chiaramente i prodotti fabbricati. L’articolo 31bis consente anche di derogare al caso secondo cui il titolare del brevetto per il quale viene autorizzato un “altro uso” deve ricevere un equo compenso che tenga conto del valore economico dell’autorizzazione. In base all’articolo 31bis, infatti, quando venga concessa una licenza obbligatoria per un prodotto brevettato anche nel Paese importatore, quest’ultimo non sarà tenuto a pagare al titolare l’equo compenso qualora ciò sia già stato fatto dal fabbricante nel Paese di esportazione.

Per quanto attiene ai paesi facenti parte dell’Unione Europea, va considerato anche gli articoli dell’Accordo TRIPS citati, sono stati recepiti nel Regolamento (CE) n. 816/2006, che disciplina la concessione di licenze obbligatorie per brevetti e certificati di protezione complementare (CPC) per la fabbricazione e la vendita di prodotti farmaceutici destinati all’esportazione verso Stati che ne hanno necessità per affrontare problemi di salute pubblica.

C’è un precedente. Nell’Unione Europea, uno dei Paesi che ne fa parte, l’Ungheria, ha già attivato in passato la procedura prevista dall’art.31 dell’Accordo TRIPS, con proprio decreto governativo 212/2020 del 16 maggio 2020.

Tutto ciò premesso, la diffusione del coronavirus su base mondiale avvenuta a partire dal dicembre 2019, che ha portato l’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization, WHO) a dichiarare lo stato di “pandemia”, porta ad assumere che la presente crisi sanitaria mondiale rappresenti per ogni Stato nazionale una situazione di emergenza nazionale e/o di estrema urgenza ai sensi dell’articolo 31 dell’Accordo TRIPS. Ciò legittima gli Stati Membri dell’OMC a dare seguito a tali facoltà, autorizzando la concessione di licenze obbligatorie intese a consentire la produzione e l’esportazione anche su vasta scala di farmaci e vaccini brevettati o in corso di brevettazione, per la prevenzione della sindrome da coronavirus.

In Italia

Nell’ordinamento nazionale, l’istituto della licenza obbligatoria è disciplinato dagli articoli 70-74 del Codice della Proprietà Industriale (CPI).

Nel caso dell’Italia, sviluppare la capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico, avrebbe il vantaggio di valorizzare il lavoro di sequenziamento e testing che università e ospedali pubblici già svolgono. Inoltre, potenzierebbe, tramite la sanità militare, il SSN ed avrebbe l’effetto di conseguire l’autonomia produttiva in ambito di prevenzione, profilassi e cura, per affrontare le eccezionali esigenze connesse all’andamento della pandemia di coronavirus, oltre che l’effetto di calmierare i prezzi che le aziende farmaceutiche, in regime di quasi monopolio, applicano.

Campagna

Proponiamo che ogni Stato, a partire dagli stati dell’Unione europea, adotti una legge per la produzione e distribuzione locale, oltre che per l’esportazione verso altri Stati che ne hanno la necessità, di vaccini brevettati o in corso di brevettazione, di farmaci salvavita e di kit per la diagnostica e per la prevenzione della sindrome da coronavirus. La legge dovrà prevedere il rilascio di licenze obbligatorie di produzione, senza obbligo di equo compenso, da parte dei detentori dei brevetti ed essere redatta ai sensi degli artt. 31 e 31 bis dell’Accordo TRIPS del WTO.

Proponiamo quindi una campagna internazionale per fare pressione sui decisori politici a livello nazionale e internazionale fino a quando non vengano approvate leggi per la sospensione dei brevetti, attraverso un evento mensile chiamato Sabin day. Il Sabin Day consisterà nell’organizzare un presidio in ogni Stato presso la sede del rispettivo Ministero della Sanità e presso le sedi locali delle istituzioni sanitarie, in cui i manifestanti presidieranno pacificamente un luogo emblematico per la Sanità, indossando una maschera con l’immagine della faccia di Albert Sabin. Il Sabin Day potrà essere anche l’occasione per iniziative locali ed internazionali sul tema della salute.

In Italia

Si propone che in Parlamento venga presentata una proposta di legge che:

(a) ai sensi degli artt. 31 e 31 bis dell’Accordo TRIPS, del Regolamento (CE) n. 816/2006 ed in osservanza alla dichiarazione di stato di emergenza sanitaria nazionale (come già avvenuto nello stato UE dell’Ungheria) stabilisca una licenza obbligatoria di sanità pubblica, senza obbligo di equo compenso, per lo sfruttamento dei brevetti dei vaccini anti-covid attualmente disponibili, per la produzione e distribuzione locale, oltre che per esportazione verso altri Stati che ne hanno la necessità;

(b) ai sensi del DL 18/2020, dia mandato al Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 di provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti farmaceutici per l’Istituto chimico farmaceutico militare, che già in passato ha prodotto vaccini e cure per debellare altre epidemie, come il vaiolo, il colera, la malaria e la tubercolosi. ove possano essere prodotti i vaccini, attingendo ai fondi di cui provvede alla gestione coordinata;

(c) ai sensi del DL 73/2021 (cd. Decreto Sostegni Bis), dia mandato al Governo di finanziare e sviluppare la ricerca scientifica sul coronavirus, ed in particolare sulle sue varianti.

 


Ringraziamenti: La presente proposta è stata redatta secondo le indicazioni giuridiche fornite dal testo “Gli articoli 31 e 31 bis dell’Accordo TRIPS e le licenze obbligatorie ai tempi del coronavirus” a cura degli Avv. Deberti, Jacchia, Franchini e Forlani dello Studio Legale Deberti Jacchia (www.dejalex.com) – 03/04/2020


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  • Scarica la maschera con il volto di Albert Sabin
  • Stampa su un foglio A4
  • Incolla il foglio ad un cartone
  • Fai due buchi nel foglio su entrambi i lati delle orecchie
  • Incolla del nastro adesivo trasparente sopra i buchi per rinforzarli
  • Rifai i due buchi
  • Prendi due elastici
  • Lega gli elastici ai fori
  • Fai i buchi per gli occhi e la bocca sul foglio
  • Indossa la maschera avvolgendo le orecchie con gli elastici


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